14 luglio 1938 – 29 giugno 1939: Vergogniamoci! (parte 3)

Non importa se sei nero e bianco, ispanico, asiatico o nativo-americano,

giovane o vecchio, ricco o povero, abile o disabile,

omosessuale o eterosessuale, negli Stati Uniti ce la puoi fare,

se solo hai voglia di provarci”

(Barack Obama)

CONSULTA:

 

  • 15 novembre 1938: Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana > decreto con effetto retroattivo, vieta agli ebrei di essere impiegati nelle scuole ove siano presenti alunni italiani. Gli ebrei non possono far parte di Istituti d’Arte, Accademie etc. E’ consentita l’iscrizione alle scuole di alunni di razza ebraica solo se professano «la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche ». Il decreto vieta l’adozione di libri di testo di matrice ebraica. Inoltre: «Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l’educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche » (Art.5); «Scuole d’istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all’uopo osservarsi le disposizioni relative all’istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell’art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica» (Art.6); «Per l’insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gli insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l’interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari» (Art.9);
  • 17 novembre 1938: Regio Decreto per la difesa della razza italiana > il cittadino italiano di razza ariana non può contrarre matrimonio con persona di altra razza; chi intende contrarre matrimonio con persona straniera dovrà attendere il via libera da parte del Ministero degli Interni. Art.8: « Agli effetti di legge: a) È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; c) È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1°Ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica ». Art.10: «I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l’Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) ».Il Decreto non termina qui: «Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali » (Art.11); è fatto divieto agli ebrei di avere cittadini italiani di razza ariana alle proprie dipendenze; gli ebrei non possono essere dipendenti di enti pubblici e del PNF; «Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate» (Art.23 etc.).

Fine Parte 3

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