14 luglio 1938 – 29 giugno 1939: Vergogniamoci! (parte 2)

“Io amo la notte perché di notte tutti

i colori sono uguali e io sono uguale agli altri…”

 

Bob Marley

 

Parte 2

Leggi la puntata precedente:

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  • 5 settembre 1938: regio decreto per la difesa della razza nella scuola > decreto con effetti retroattivi, vieta agli ebrei di accedere agli studi scolastici ed universitari, impone il non esercizio (o l’abbandono, qualora già avviate) delle professioni inerenti l’ambito dell’istruzione (docente, preside, direttore etc.). Tale «pulizia» riguarda anche Accademie, Istituti culturali e scientifici etc. Stando all’art.6 del decreto, è «considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professa religione diversa da quella ebraica»;
  • 7 settembre 1938: regio decreto sugli ebrei stranieri > si vieta agli ebrei stranieri di avere fissa dimora nei territori del Regno e dell’Impero; la cittadinanza italiana di tali persone, ottenuta dal 1° gennaio 1919, si intende revocata. Non solo: «Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovano nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo e che vi hanno iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, devono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell’Articolo 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l’applicazione delle pene stabilite dalla legge» (art.4);

6 ottobre 1938: dichiarazione sulla razza votata dal Gran Consiglio del Fascismo > si dichiara che la « razza italiana » potrebbe essere minacciata da «incroci e imbastardimenti». Da questo momento: 1) sono vietati i matrimoni di italiani e italiane con persone di razza camita, semita e non ariani in generale; 2) è vietato per i dipendenti dello Stato e di enti pubblici, di contrarre matrimonio « con donne straniere di qualsiasi razza»; 3) italiani e italiane che intendono contrarre matrimonio con straniere/i, dovranno ottenere il preventivo assenso del Ministero dell’Interno; 4) «dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero». La dichiarazione, inoltre, evidenzia che ebrei ed ebraismo sono elementi che hanno contribuito nel tempo a sostenere l’antifascismo. In Spagna, l’ebraismo è «colpevole» di essere dalla parte dei bolscevichi russi. Si realizza un appunto riguardo l’espulsione degli ebrei stranieri: «Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d’ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l’espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all’esame dell’apposita commissione del Ministero dell’Interno, non sia applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:a) abbiano un’età superiore agli anni 65; b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI ». Si specifica chi è di razza ebraica: colui che nasce da genitori entrambi ebrei; chi  nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera; la persona che, pur essendo nata da matrimonio misto, professa la religione ebraica; «non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI». Ma, non tutti gli ebrei sono uguali. Infatti, se appartenevano a: famiglie di caduti/volontari/combattenti delle guerre «libica, mondiale, etiopica, spagnola»; famiglie dei Caduti/mutilati/invalidi/feriti per la causa fascista; a «famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani»; a «famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione», nessuna discriminazione sarebbe stata applicata. Viceversa, sarebbero scattate numerose limitazioni: divieto di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; essere possessore o dirigente di grandi aziende; prestare servizio militare etc. Infine, «Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell’Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno»

 

Fine parte 2